![calici di vino sfondo fiume Calici di vino sfondo fiume](/sites/default/files/styles/immagine_principale/public/upload/2018/01/red-wine-805577_960_720_0.jpg?itok=0PcXi1Cw)
La legge di Bilancio 2018 prevede che all’attività di enoturismo si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo dall’articolo 5 della Legge 413 del 1991. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’esercizio di tale attività al netto dell’Iva, con esclusione delle imprese costituite sotto forma di società per azioni in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee, enti pubblici e privati diversi dalle società. L’Iva è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Tale regime forfetario si applica limitatamente ai soggetti che svolgono l’attività nell’ambito di un’azienda agricola: “produttori agricoli”.