Nella normativa edilizia non si rintraccia alcuna disposizione che introduca una specifica categoria edilizia per il frazionamento di un immobile. Per tale ragione occorre considerare l'intervento nel suo complesso per individuare la categoria edilizia corrispondente, facendo riferimento alle definizioni contenute nell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. In caso di interventi che prevedono una significativa pluralità di lavorazioni, occorre sempre tener presente che la categoria più gravosa ricomprende al suo interno anche le lavorazioni più semplici che di per sé sarebbero inquadrabili nelle categorie meno gravose; per tale ragione il sistema non consente, ad esempio, di selezionare in una stessa pratica sia un intervento di ristrutturazione edilizia che uno di manutenzione straordinaria, perché le opere di manutenzione straordinaria sono già ricomprese nella definizione di ristrutturazione edilizia.
In caso di abbinamento dell’intervento edilizio al modulo A1, occorre prestare particolare attenzione a riportare l'elenco delle unità immobiliari derivate. In caso di abbinamento del modulo F13, occorre procedere con la compilazione della sezione del modulo dedicata agli interventi di frazionamento.