Enoturismo, la legge di Bilancio da il via libera al regime fiscale agevolato

Calici di vino sfondo fiume

La legge di Bilancio 2018 prevede che all’attività di enoturismo si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo dall’articolo 5 della Legge 413 del 1991. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti dall’esercizio di tale attività al netto dell’Iva, con esclusione delle imprese costituite sotto forma di società per azioni in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee, enti pubblici e privati diversi dalle società. L’Iva è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Tale regime forfetario si applica limitatamente ai soggetti che svolgono l’attività nell’ambito di un’azienda agricola: “produttori agricoli”.