
La Legge n. 34 dell’11 marzo 2026, attraverso l’articolo 16, rafforza la tutela delle denominazioni “artigiano”, “artigianato” e “artigianale”, riservandone l’utilizzo alle imprese in possesso della qualifica artigiana e iscritte all’apposito Albo. Come evidenziato di recente da Confartigianato Sud Sardegna, la normativa punta a contrastare la concorrenza sleale e valorizzare le produzioni autentiche. Per l’utilizzo improprio delle denominazioni sono previste sanzioni fino all’1% del fatturato, con un minimo di 25mila euro per ogni violazione accertata.
I chiarimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisano che la semplice lavorazione manuale non è sufficiente per definire un prodotto “artigianale”. Le imprese non iscritte all’Albo possono tuttavia utilizzare espressioni come “fatto a mano”, “tradizionale” o “su misura”, purché non ingannevoli. È inoltre consentito commercializzare prodotti realizzati da imprese artigiane valorizzandone l’origine, a condizione di poterne dimostrare la provenienza.
La misura assume particolare rilievo in Sardegna, dove il comparto conta circa 34mila imprese e quasi 100mila addetti. Secondo Confartigianato, le nuove disposizioni rappresentano uno strumento per proteggere il patrimonio produttivo, culturale e identitario dell’Isola, garantendo maggiore trasparenza ai consumatori e una concorrenza più equa tra le imprese.