Sicurezza sul lavoro, dal 1° ottobre in vigore la “patente a crediti” per le imprese

Sicurezza sul lavoro

Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la “patente a crediti” per le imprese, secondo le indicazioni del decreto attuativo emanato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali quale strumento per una qualificazione delle imprese riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro.

L’adozione della patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili del settore edile; non è invece prevista per le forniture o prestazioni intellettuali.

Dal 1° ottobre il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato, devono presentare la domanda di rilascio della patente digitale attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La patente attribuisce inizialmente una dotazione di 30 crediti, che possono aumentare di altri 30 in base alla storicità dell’azienda.

Altri 40 crediti possono essere guadagnati dall’impresa nel tempo in base alle attività, agli investimenti e alla formazione svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per migliorare le condizioni dei lavoratori.

In questo modo ciascuna impresa o lavoratore autonomo può accrescere i propri crediti fino a 100 in 40 anni.

In caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, di un suo delegato o di un dirigente, la patente viene sospesa obbligatoriamente per 12 mesi; nel caso di infortuni che causino inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro, di un suo delegato o di un dirigente, la sospensione non è obbligatoria ma possibile in base alle valutazioni dell’INL.

Il recupero dei crediti (fino a 15) è possibile attraverso percorsi di formazione e investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovranno essere verificati dall’INL e dall’INAIL.