IVA nelle operazioni con l’estero

Quando un’impresa italiana acquista beni o prestazioni di servizi da un fornitore estero, deve prestare attenzione ad una serie di obblighi e adempimenti posti in essere dalla normativa IVA: nello specifico, l’obbligo di emissione della fattura e del conseguente versamento dell’IVA all’Erario si trasferisce dal fornitore dei beni e dei servizi all’impresa committente.

Tale disposizione è denominata “reverse charge”, è  disciplinata dall’art.17 del DRP 633/72 e consiste nell’ “inversione contabile” dell’obbligo di applicazione e pagamento dell’IVA, che si trasferisce da chi effettua la vendita di beni o servizi (secondo i principi generali) al soggetto passivo IVA che riceve tali prestazioni.

In caso di cessioni di beni e servizi da parte di fornitore UE (artt.7-ter, 7-quater e 7-quinquies o altri acquisti di beni), il reverse charge viene applicato mediante la tecnica dell’integrazione: colui che effettua la vendita di beni o la prestazione di servizi, ancorché soggetto IVA, non addebita l’IVA in fattura, emettendo il documento con l’indicazione della normativa di riferimento – art.17 DRR 633/72; la stessa andrà poi integrata dal committente che riceve la fattura (con un’annotazione riportante in Euro l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale), il quale diventerà debitore dell’imposta e dovrà contabilizzare la fattura sia nelregistro degli acquisti sia nel registro delle fatture emesse.

In questo modo l’operazione risulterà neutra ai fini della liquidazione IVA.

Se la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata da un soggetto extraUE, l’impresa italiana committente applicherà il reverse charge con l’emissione di un’autofattura, ossia una fattura che l’imprenditore emette nei confronti di se stesso e che sostituisce la fattura del  venditore/prestatore del servizio. Si applica ugualmente la doppia annotazione sia nel registro acquisti sia nel registro vendite.

In ogni caso è fondamentale stabilire il momento esatto dell’effettuazione dell’operazione, utilizzando criteri e regole sulle quali ha fatto chiarezza la circolare 16/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate, che puoi approfondire al seguente link: 

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti da porre in essere relativamente alle operazioni intracomunitarie, le norme italiane prevedono l’obbligatoria autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’effettuazione degli scambi intra UE, obbligando i soggetti che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario all’iscrizione negli elenchi Vies. Inoltre, coloro che svolgono delle operazioni intracomunitarie hanno l’obbligo di compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni nonché dei servizi generici resi ed acquistati da Stati membri.

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