Superbonus, il decreto cessioni è legge: ecco le novità introdotte

Edilizia

Con l’approvazione alla Camera e al Senato della legge di conversione del decreto legge n.11 del 16 febbraio 2023, modificato dal Parlamento, entrano in vigore le nuove norme sulla cessioni dei crediti relativi ai bonus edilizi.

Di seguito le novità introdotte dalla normativa.

Proroga superbonus 110 per unifamliari: la scadenza del bonus 110 per le abitazioni unifamiliari slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. La proroga è valida solo per coloro che al 30 settembre 2022 hanno completato almeno il 30% dei lavori previsti.

Responsabilità solidale: davanti a ipotesi di dolo, è escluso il concorso dei cessionari se questi, dimostrato di avere acquisito il credito di imposta, presentano la documentazione necessaria a provare le opere eseguite e il rispetto delle norme antiriciclaggio dei soggetti controparte delle cessioni.

Lavori in edilizia libera: dal blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura sono escluse le spese sostenute per gli interventi di edilizia libera per cui i lavori siano iniziato prima del 17 febbraio 2023, o che per tale data sia già stato stipulato un accordo vincolante per l’esecuzione delle opere previste. Se non risultano versati acconti, la data di inizio lavori o della firma dell’accordo vincolante deve essere certificata da entrambe le parti con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per i lavori non in edilizia libera, resta la regola prevista dal decreto per cui bisogna avere la Cila emessa entro il 17 febbraio.

Deroghe allo stop delle cessioni: il divieto di cessione e di sconto in fattura non si applica per lavori che riguardino la rimozione di barriere architettoniche, per immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche e dai terremoti, per gli edifici Iapc, per le Onlus e Cooperative di abitazione, e per le opere di riqualificazione urbana.

Detrazione in 10 anni per il Superbonus: come per gli altri bonus edilizi, anche per il Superbonus 110 il credito d’imposta si applica in dieci rate annuali di pari importo con la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Crediti incagliati: per lo sblocco dei crediti incagliati sarà creato un veicolo finanziario per la compravendita e le banche potranno compensare parte dei crediti edilizi con BTP sottoscrivendo emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta. Il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Remissione in bonus: pagando 250 euro c’è tempo fino al 30 novembre 2023 per la comunicazione al Fisco sulle cessioni 2022.