![<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@patwhelen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Pat Whelen</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/economy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span> Bilancio](/sites/default/files/styles/immagine_principale/public/upload/2021/01/pat-whelen-xSsWBa4rb6E-unsplash.jpg?itok=P0oDCxxq)
L’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è un gravame che ricade in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Lo specifica la Legge di Bilancio 2021 entrata in vigore il 1° gennaio. Questa precisazione inserita nella manovra finanziaria si è resa necessaria per chiarire quale debba essere l’esatta applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui a emettere la fattura non sia il soggetto che cede il bene o esegue la prestazione di servizio. Resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.