Scade lunedì 22 luglio il termine per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, cioè nel periodo aprile-giugno 2019. Si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014 e risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, si riferisce a operazioni esenti da Iva ex articoli 10, D.P.R. 633/1972, ad operazioni facoltativamente fatturate fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo, operazioni fuori campo Iva in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972) od operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.
Il pagamento dell’imposta pari a 2 euro per ogni fattura inviata allo SDI, potrà essere effettuato attraverso il servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con addebito su conto corrente bancario o postale o tramite il modello F24 (F24-EP per gli Enti pubblici) precompilato dall’Agenzia delle entrate. Il codice tributo da utilizzare per il II trimestre è il 2522, mentre per le sanzioni e gli interessi si dovranno utilizzare rispettivamente icodici 2525 e 2526.