Imposta sulla pubblicità illegittima, 5 anni per chiedere il rimborso

Cartello affissioni pubblicitarie

Il Dipartimento delle Finanze del MEF con la risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, ha chiarito che - a partire dall’anno di imposta 2013 - i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni previste dall'art. 11, comma 10, legge n. 449/1997, norma, quest'ultima, abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012. Pertanto le maggiorazioni per l’anno 2013 deliberate dai Comuni entro e oltre il 26 giugno 2012 sono da considerarsi illegittime così come le maggiorazioni d'imposta versate in forza di queste deliberazioni.

Per i versamenti illegittimi possono essere presentate apposite istanze di rimborso da indirizzare al comune entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, sulle somme richieste sono dovuti gli interessi.

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