Ravvedimento operoso e proroga cedolare secca

Sull’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di proroga del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”, ma anche sulle modalità da seguire per comunicare la rinuncia all’aumento del canone – condizione essenziale per l’esercizio di tale opzione – l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti attraverso la Risoluzione 115/E del 1° settembre scorso.

In merito al primo punto, nella risoluzione viene precisato che, ai fini del calcolo della sanzione, in conseguenza dell’applicazione del ravvedimento operoso, occorre tener conto del momento in cui viene sanato l’inadempimento. Se la comunicazione della proroga (o della risoluzione) avviene con un ritardo superiore a 30 giorni, la sanzione base è di 100 euro, ridotti a 50 se avviene entro i 30 giorni, sanzioni ridotte in base ai tempi in cui avviene la regolarizzazione.

Riguardo alle modalità di comunicazione della rinuncia all’aumento del canone, la risoluzione chiarisce che la dichiarazione di rinuncia all’aumento del canone mediante raccomandata è necessario solo se tale rinuncia non sia stata già prevista in sede di stipula del contratto (cfr circolare 20/2012, paragrafo 9).

 

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