Approfondimento: Fondo di Garanzia per le PMI operanti in Sardegna

Il Fondo di garanzia, gestito dalla SFIRS, la Società Finanziaria della Regione Sardegna,  consente il rilascio di garanzie a prima richiesta, in forma di garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia, su linee di credito concesse da banche a PMI
I Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (Regolamento (CE) n 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008): 

  • valutate potenzialmente redditizie dal gestore del Fondo e che superino i parametri economico-finanziari, sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi tre esercizi, indicati nella normativa di riferimento; 
  • che abbiano una sede operativa sul territorio regionale. 

Modalità di intervento del Fondo

  • Garanzia diretta, concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari copre, nei limiti dell’importo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI; 
  • Controgaranzia su operazioni di garanzia concesse dai Confidi; 
  • Cogaranzia concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori, congiuntamente ai Confidi. 


Possono richiedere la garanzia diretta: 

  • banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del D.lgs.385/93; 
  • intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. 1.9.93, n. 385. 

Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia i consorzi di garanzia collettiva fidi accreditati al Fondo. 

Operazioni ammissibili
Rifinanziamenti: 
finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati: 

  • al consolidamento dell’indebitamento a breve termine, con mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi; 
  • alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata. 

• Nuovi finanziamenti: 

  • operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno - diverse dai Rifinanziamenti, che siano direttamente destinate all’ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi; 
  • operazioni finanziare di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI (comprese le operazioni di locazione finanziaria) per la copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell’attività svolta nelle sedi operative regionali. 

• Emissioni obbligazionarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi effettuate dalle PMI. 

L’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria all’interno del regime non può superare l’importo di 2,5 milioni di euro. 

Percentuale di copertura dalla garanzia

  • nel caso di garanzia diretta 60% dell’importo finanziato dalla Banca; 
  • nel caso di controgaranzia 60% dell’importo garantito dal confidi; 
  • nel caso di cogaranzia 30% dell’importo finanziato dalla Banca a condizione che il Confidi abbia garantito una quota non inferiore al 30%. 

Le percentuali di cui sopra sono elevate all’80% in caso di garanzia diretta e controgaranzie e 40% in caso di cogaranzia per operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese. 

Altre caratteristiche del Fondo
Sono ammissibili, con particolari e specifiche limitazioni, le imprese operanti in tutti i settori. 
La garanzia “a prima richiesta” è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed ha effetto dalla data del provvedimento dell’Amministrazione Regionale o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva. 
La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo deve essere presentata dalla Banca o dal Confidi entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione della linea di fido. 
 

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