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La Corte di Cassazione, in materia di Co.co.pro, ha chiarito che l’indice di continuità del rapporto con l’azienda, da solo, non risulta sufficiente a trasformare il rapporto da autonomo a subordinato.
La Sentenza n. 22690 del 24 ottobre 2014, nello specifico, ha precisato che la continuità del rapporto tra azienda e collaboratore professionista, in assenza di rapporto di dipendenza, non può considerarsi come lavoro subordinato, nemmeno se il collaboratore venga messo nelle condizioni di disporre di un gruppo di lavoro per il quale propone assunzioni, promozioni ed eventuali aumenti di stipendio.