“Rottamazione” cartelle, i chiarimenti di Equitalia

A poche settimane dalla dead line per presentare l’istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli, fissata al 31 marzo anche se con ogni probabilità ci sarà una proroga sino al 21 aprile, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia chiariscono alcuni aspetti più complessi della cosiddetta “rottamazione” delle cartelle.

Anzitutto, per l’Agenzia sono definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso a Equitalia entro il 31 dicembre scorso, pertanto possono essere rottamati anche i ruoli la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017, partendo dal presupposto che siano stati effettivamente trasmessi all’agente della riscossione entro il 2016. In secondo luogo, il mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o dell’unica rata determina l’inefficacia e il venir meno della definizione agevolata del debito, che non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte di Equitalia. Tuttavia il debitore potrà riprendere i versamenti della precedente dilazione, in essere al 24 ottobre 2016, perché non oggetto di revoca automatica.

Chiarimenti anche per quanto riguarda gli eredi. Secondo l’Agenzia, in presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius ma per le quali gli eredi hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni in quanto a loro intrasmissibili, si può accedere alla definizione agevolata per lo sgravio degli interessi di mora. Un altro caso frequente è quello dei ruoli contenenti solo sanzioni. L’Agenzia chiarisce che in questa ipotesi il debitore può presentare istanza di adesione e avvalersi della definizione agevolata per le sole sanzioni dovute e pagare solo gli aggi spettanti a Equitalia, se previsti.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi i documenti allegati.