Contabilità, split payment anche per i professionisti

Il meccanismo dello split payment, anche detto scissione contabile, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed ha imposto alla Pubblica amministrazione di pagare ai fornitori l’importo dovuto al netto dell’Iva, la quale viene girata direttamente all’Erario per evitare il rischio evasione; tale meccanismo previsto all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 è stato introdotto  in via sperimentale per il triennio 2015-2017 solo per alcune categorie di lavoratori escludendo i “compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito” ossia, le parcelle dei professionisti.

Per effetto delle novità previste dalla Manovra correttiva ed inserita nel Documento di Economia e Finanza (DEF 2017) approvato dal Consiglio dei Ministri martedì scorso 11 aprile, questa preclusione non trova più applicazione a decorrere dalle fatture che saranno emesse dal 1° luglio 2017; pertanto anche i professionisti che eseguono prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovranno emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasseranno solo l’imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa pubblica amministrazione, invece che al fornitore. I professionisti che operano in maniera prevalente con la PA si troveranno ad avere dell’IVA a credito la quale, non potendo essere compensata con l’IVA a debito dovrà essere richiesta a rimborso, con evidenti conseguenze in termini di esposizione finanziaria; per questo motivo è stato previsto che i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni applicando il meccanismo dello split payment, possono beneficiare dell’erogazione del rimborso in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi i documenti allegati

Allegati
195.01 KB