Vincolo idrogeologico

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

393

Vincolo idrogeologico

R.D.Lgs. n. 3267/1923, art. 1

393.a

Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artr. 7 e 9 del R.D.Lgs. n° 3267/1923

  • Trasformazione, con lavorazione del suolo ripetuta o periodica, dal bosco a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, introduzione di piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti etc.)        
  • Arboricoltura da legno su bosco      
  • Trasformazione del bosco o di terreno saldo, nudo e/o cespugliato in area di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie, a qualsiasi uso destinati, come parcheggi, marciapiedi, lastricati fissati con malta cementizia, piscine, piattaforme in calcestruzzo, per la posa in opera di tralicci e/o strutture prefabbricate in genere, apertura ex novo di strade anche in terra battuta viabilità principale ex art. 3 PMPF, escluse le piste forestali e stradelli di esbosco;
  • Apertura ex novo di fasce parafuoco primarie e secondarie         
  • Eliminazione del bosco per mutare specie legnosa       
  • Apertura di cave e miniere a cielo aperto  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato  
  • Campi da golf e campi sportivi in genere  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato   
  • Invasi acquei di capacità superiore a 450 mc  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Piste da sci  su bosco  o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Infrastrutture civili con scavi di dimensione rilevante (larghezza oltre 1,5 mt. e profondità superiore a 1 mt., reti drenanti e fognarie  intercomunali, posa in opera di tubi per trasporto gas etc.)  su bosco o su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Opere di miglioramento e pascolo su terreno saldo, nudo e/o cespugliato, e miglioramento fondiario in genere mediante decespugliamenti, dicioccamenti, e successive arature e rippature anche superficiali, che richiedano la periodica tenuta in efficienza mediante rottura dello strato superficiale del terreno
  • Trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria (seminativi, pascoli artificiali, colture orticole, piantagioni da frutto, esclusi i singoli alberi isolati da innesto occasionale, uliveti, vigneti ecc.)
  • Arboricoltura da legno su terreno saldo, nudo e/o cespugliato
  • Pascolo caprino nei boschi e nei terreni coperti di cespugli aventi funzioni protettive

Autorizzazione (R.D. n. 1126/1926, art. 21)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

 

 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

 

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento
  • Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, l’istanza può essere presentata anche direttamente presso l’ispettorato forestale

              

393.b

Esecuzione di opere e lavori soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 2, 2° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006)

  • Conversione dei boschi ad alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo solo  nei casi di difesa sanitaria o di gravi ragioni d’interesse pubblico e la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati (art.4 PMPF)
  • Conversione dei cedui composti in cedui semplici (art.4 PMPF)
  • Taglio del bosco in situazioni speciali (art.12 PMPF)
  • Tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee (art.35 PMPF)
  • Taglio delle piante prive di attività pollonifera nelle fustaie (art.40 PMPF)
  • Taglio saltuario nelle fustaie disetanee e/o irregolari (art.38 e 39 PMPF)
  • Taglio del ceduo prima del turno prescritto (art.42 PMPF)
  • Impianto dei nuovi boschi (art.55 PMPF)
  • Apertura del pascolo in bosco (art.25 PMPF)

Autorizzazione (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006, vari articoli indicati a lato)

393.c

Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) non previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

  • Sradicamento di piante morte e ceppaie secche nei boschi ad alto fusto e nei cedui (art.6 PMPF)
  • Rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale (art. 7 PMPF)
  • Allestimento e sgombero dei residui della tagliata (art.15 PMPF)
  • Prevenzione delle malattie dei boschi (art.29 PMPF)
  • Taglio di utilizzazione dei boschi cedui (artt 41-44 PMPF)
  • Operazioni colturali nei boschi cedui (art.47 PMPF)
  • Controllo del pascolo nei terreni nudi e degradati (art. 51 PMPF)
  • Rinnovo pascoli naturali esistenti (art. 52 PMPF)
  • Taglio di cespugli e arbusti (artt 48-49 PMPF)
  • Lavori di ripristino, di manutenzione e consolidamento indispensabili per l’utilizzo e conservazione della viabilità principale, delle piste, dei sentieri, degli stradelli e per l’installazione delle canalette per l’esbosco o risine, nonché per la realizzazione ex novo di sentieri idonei per il transito delle persone e degli animali da soma adibiti al trasporto del legname e per l’installazione, su tratti di terreno pianeggiante, di capanni amovibili per il ricovero delle persone (art.57 PMPF)
  • Apertura ex novo di viabilità secondaria, ed il ripristino della viabilità interna all’azienda boschiva che comporti modifiche del tracciato esistente (art.57 PMPF)
  • Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)
  • Apertura di fasce parafuoco terziarie (art.59 PMPF)
  • Costruzione di vasconi a finalità antincendio di capacità non superiore a 450mc (art.59 PMPF)
  • Altri movimenti di terra (art.59 PMPF)

Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

  • Quando l’attività non ha rilevanza edilizia e non è soggetta ad altri titoli abilitativi, la dichiarazione può essere presentata direttamente presso l’ispettorato forestale

 

393.d

Interventi soggetti a dichiarazione, ai sensi dell’art. 20 del R.D.L. n° 1126/1926 e dell’art. 2, 3° capoverso delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (D.A. n° 24/CFVA del 23/08/2006) previsti da atti di pianificazione forestale su scala aziendale regolarmente approvata, di cui all’art.9 della LR 8/2016 e/o agli artt. 30, 31 e 32  delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

Si tratta dei medesimi interventi elencati al punto 393.c, ad esclusione dei seguenti:

  • Raccolta e prelievo di materiali inerti, sabbia, sassi in modeste quantità finalizzate a limitati interventi di manutenzione stradale, che non configurino attività di trasformazione dei suoli saldi, nudi o cespugliati, in suoli soggetti a periodica lavorazione, e non rientrino nella definizione di cava di cui alla L.R 30/1989, e comunque all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Prelievo di pietrame e rocce a contenuto ornamentale (tafoni granitici, rocce calcaree e vulcaniche di forma particolare modellate dal vento o dall’acqua) anche per singoli pezzi, all’esterno dei boschi (art.58 PMPF)
  • Scavi dei pozzi e quelli in trincea per ricerca e la realizzazione di condotta idrica e altri lavori simili di dimensione inferiori di larghezza inferiore a 1,5 metri e profondità inferiore a 1,0 metri (art.59 PMPF)

 

Dichiarazione con preavviso di trenta giorni (R.D. n. 1126/1926, art. 20)

Autocertificazione a 0 giorni

con asseverazione

Aggiornato il