Vendita di oggetti preziosi

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

78

Vendita di oggetti preziosi

R.D. 773/1931, art. 127

78.a

Apertura

Trasferimento

Subingresso

Variazioni sostanziali dell’attività

Licenza (R.D. n° 773/1931, art. 127; R.D. n° 635/1940, artt. 243-246)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì

Questura

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 30)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252)
  • L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art. 127 della Legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente. Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio. La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
  • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
 
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