Valutazione di incidenza (VINCA)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

260

Valutazione di incidenza (VINCA)

D.P.R. n. 357/1997, art. 5

260.a

Interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi

Provvedimento di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/1997, art. 5)

Adempimento escluso dalla competenza del SUAPE; si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 17 direttive

Regione

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività

 

  • La verifica è dovuta per gli interventi nelle aree SIC e ZPS della rete ecologica europea denominata "Natura 2000"
  • Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano aree SIC e ZPS, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura
  • il proponente ha facoltà di richiedere preventivamente la verifica all’autorità competente sulla base di un progetto preliminare
Aggiornato il