Tintolavanderie

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

171

Tintolavanderie

Legge n. 84/2006, art. 2 comma 1

171.a

Avvio dell’attività

Trasferimento

Subingresso

Variazioni sostanziali dell’attività

 

Regime previsto dalla normativa regionale (Legge n. 84/2006, art. 3 comma 1) confluito nel regime di SCIA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • In ogni caso: Scarichi idrici (n° 251)
  • Per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso: Emissioni in atmosfera (n° 253)
  • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252)
  • Per impianti di produzione di calore con potenzialità superiore a 116 kW ovvero alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)

 

  • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • Per le lavanderie self service non è necessaria la designazione del responsabile tecnico e il possesso dei requisiti professionali

171.b

Variazione del responsabile tecnico

Comunicazione

Aggiornato il