Tatuaggi e piercing

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

162

Tatuaggi e piercing

Deliberazione G.R. n° 22/11 del 22/05/2012; Determinazione D.G. Sanità n° 1528 del 21/11/2012; Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, emanate dal Consiglio Superiore della Sanità - Ministero della Salute nel marzo 1998

162.a

Avvio dell’attività

Trasferimento

Subingresso

Variazioni sostanziali dell’attività

 

Rilascio idoneità sanitaria (Determinazione D.G. Sanità n° 1528 del 21/11/2012)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune

Azienda Sanitaria Locale

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • In caso di esercizio di congiunto di altre attività (commercio al dettaglio, estetista, acconciatore, ecc.) si applicano anche i relativi regimi amministrativi
  • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Se l’attività è esercitata sul demanio marittimo: Attività svolte sul demanio marittimo (n° 311)
  • Nelle regioni che non hanno emanato una disciplina della materia, stante l’assenza di una norma statale di riferimento, la SCIA deve considerarsi facoltativa
  • In ogni caso, per cessazioni e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
 
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