Somministrazione di alimenti e bevande non aperte al pubblico

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Somministrazione di alimenti e bevande non aperte al pubblico

L.R. n. 5/2006, art. 24; Legge n. 287/1991, art. 3, comma 6

52.a

Attività di somministrazione effettuata da associazioni e circoli privati aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 148, commi 3, 5 e 8 del DPR n° 3107/1986 (TUIR)

Apertura

Trasferimento

Subingresso

Comunicazione (L.R. n. 5/2006, art. 24 comma 2)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per tutte le attività: Notifica igienico sanitaria (n° 80)
  • Per la somministrazione di alcolici: Vendita di alcolici (n° 70)
  • Se sono presenti impianti di diffusione sonora o manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Se l’attività prevede l’occupazione di suolo pubblico: Concessione di spazi pubblici (n° 310)
  • Nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Per gli esercizi che offrono un accesso hot spot in modalità wireless con il segnale che si propaga al di fuori dei locali dell’esercizio: Servizi di rete e comunicazione elettronica (n° 198)
  • Il presente titolo abilitativo è valido anche ai sensi dell’art. 86 del TULPS (R.D. n° 773/1931)
  • Non sono soggette al presente adempimento le attività di somministrazione:

- svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza o sostegno;
- svolte nelle strutture ricettive limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; 
- svolte negli agriturismi, ittiturismi e pescaturismi, limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti. 

  • Per i casi di ampliamento, cessazione e altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento
  • Per le attività non aperte al pubblico non è necessario il possesso dei requisiti professionali

52.b

Mense aziendali e altri esercizi non aperti al pubblico (destinati ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone)

Apertura

Trasferimento

Subingresso

 

Comunicazione (L.R. n. 5/2006, art. 24 comma 2)

Aggiornato il