Sanatorie edilizie (Accertamento di conformità, Mancata SCIA, Mancata comunicazione)

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

357

Sanatorie edilizie

L.R. n. 23/1985, artt. 14-16

357.a

Accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire

Permesso di costruire in sanatoria, con silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni (L.R. n. 23/1985, art. 16)

Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 16 direttive

Comune

 

Con le modalità di cui all’art. 19/bis, comma 3 della Legge n. 241/1990 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).

Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

 

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste

 

357.b

Opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, con SCIA presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione

SCIA a sanatoria in corso d’opera (L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 4)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

(Vedi art. 16 direttive)

357.c

Opere completamente realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa

Comunicazione di mancata SCIA per accertamento di conformità (L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 4)

Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C)

Vedi art. 16 direttive

357.d

Sanatoria contestuale all’esecuzione di ulteriori opere edilizie

Si applicano contestualmente:

  •  la procedura di sanatoria di cui ai precedenti punti 357.a, 357.b,  357.c o 357d;
  • La procedura relativa al titolo abilitativo edilizio per l’effettuazione del nuovo intervento, come prevista dalla L.R. n. 23/1985

(L.R. n. 24/2016, art. 40, comma 1)

Se per la sanatoria sono necessari atti espressi di assenso, si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C).

Se per la sanatoria sono sufficienti solo SCIA o comunicazioni, si applica la tipologia di procedimento unico corrispondente all’intervento da realizzare

Vedi art. 16 direttive

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