Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o comunicazione

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

356

Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o comunicazione

D.Lgs. n° 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011

356.a

Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da installare presso un edificio o impianto industriale esistente, con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto

SCIA (D.P.R. n. 380/2001, articolo 123, comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 1.7)

Autocertificazione a 0 giorni

Con asseverazione

Comune

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).

Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • Per i progetti che, pur prevedendo anche l’installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali
  • Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale.

356.b

Interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 1.5)

Autocertificazione a 20 giorni

Con asseverazione

356.c

Installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; L.R. n. 15/2010, art. 12, comma 1)

356.d

Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

iii. non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.1.a)

Autocertificazione a 0 giorni

Senza asseverazione

356.e

Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti;

ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;

iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968;

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.1.b)

Autocertificazione a 0 giorni

Senza asseverazione

356.f

Impianti fotovoltaici non ricadenti nei punti precedenti, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;

ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.M. 06/08/2010, art. 21 comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.2.a)

Autocertificazione a 20 giorni

Con asseverazione

356.g

Impianti fotovoltaici non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.2.b)

356.h

Serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 MWe

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n. 40/20 del 6.10.2011)

356.i

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione)

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.3.a)

Autocertificazione a 0 giorni

Senza asseverazione

356.j

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.3.b)

356.k

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. operanti in assetto cogenerativo;

ii. aventi una capacita' di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;

PAS ((D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.4.a)

Autocertificazione a 20 giorni

Con asseverazione

356.l

Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a:

- 200 kW per gli impianti alimentati a biomasse

- 250 kW per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.4.b)

Autocertificazione a 20 giorni

Con asseverazione

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).

Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • Per i progetti che, pur prevedendo anche l’installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali
  • Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale.
  • Gli interventi di cui al 356b, sono esclusi dalla competenza SUAPE fino all’emanazione delle apposite direttive che individuano i casi di modifiche non sostanziali

356.m

Impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.5.a)

Autocertificazione a 0 giorni

Senza asseverazione

356.n

Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;

iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più' di 36 mesi;

iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.5.b)

356.o

Torri anemometriche di cui al punto 356.n, nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.6.b)

Autocertificazione a 20 giorni

Con asseverazione

 

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI).

Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 354, colonna F)

  • Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all’intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
  • Per i progetti che, pur prevedendo anche l’installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali
  • Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale.

356.p

Impianto eolico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.6.a)

356.q

Impianti idroelettrici o geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto

Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.7.a)

Autocertificazione a 0 giorni

Senza asseverazione

356.r

Impianti idroelettrici non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW

PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n° 27/16 del 01/06/2011, art. 5, comma 2.7.b)

Autocertificazione a 20 giorni

Con asseverazione

Aggiornato il