Equitalia è la società a totale capitale pubblico, incaricata dell’attività di riscossione dei tributi e dei contributi. Per garantire l’efficacia della riscossione essa può:
- iscrivere ipoteca (da marzo 2012, soltanto per debiti uguali o maggiori di 20.000 euro);
- disporre il fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
- procedere alla notifica del pignoramento, e quindi all’espropriazione forzata;
- esercitare ogni azione prevista dalla legge per la tutela del credito.
Il fermo amministrativo (le cosiddette “ganasce fiscali”) consiste nella trascrizione del fermo del bene mobile registrato con conseguente divieto di circolazione. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, Equitalia può pignorare il bene fermato e venderlo all’asta. Dopo l’iscrizione ipotecaria, invece, se il contribuente prosegue a non pagare il debito, Equitalia può espropriare il bene: è l’azione con cui è possibile vendere all’asta un immobile.
Equitalia può anche pignorare beni mobili, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge la propria attività. Anche i beni mobili possono essere messi all’asta.
Dal 2011, per i debiti inferiori a 2.000 euro, le procedure esecutive devono essere precedute da due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.
Infine, Equitalia può richiedere a un terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore. Lo stipendio, il salario o altre indennità possono essere pignorate in misura pari a:
- 1/10 per importi fino a 2.000 euro;
- 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Inoltre, Equitalia può accedere ai dati dell’archivio finanziario presso l’Anagrafe tributaria e ai dati posseduti dagli uffici pubblici. Infine, possiede alcuni poteri attribuiti agli uffici finanziari.