Produzione e vendita di mangimi e prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

77

Produzione e vendita di mangimi e prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale

Regolamento CE 183/2005; Regolamento UE 225/2012; Legge 281/1963

77.a

Attività di:

  • fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE n° 183/2005;
  • fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE n° 183/2005
  • fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE n° 183/2005

Apertura

Trasferimento

Subingresso

Variazioni sostanziali dell’attività

Riconoscimento (Regolamento CE 183/2005, art. 10)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: no

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

N.B: autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria

  • Ministero della Salute (limitatamente alla fabbricazione di additivi di mangimi o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui all’allegato IV del reg. CE n. 183/2005)
  • Assessorato regionale dell’igiene e sanità - Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
  • Azienda Sanitaria Locale

Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano i seguenti ulteriori adempimenti, qualora necessari e non espletati in precedenza:

  • Per le attività indicate nel D.M. 05/09/1994: Industrie insalubri (n° 314)
  • Per le attività comportanti emissioni di sostanze in atmosfera:Emissioni in atmosfera (n° 253)
  • Se sono presenti impianti rumorosi: Impatto acustico (n° 252)
  • Se sono presenti scarichi idrici: Scarichi idrici (n° 251)
  • Per i luoghi di lavoro con oltre tre addetti: Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313)
  • Per depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, o comunque nel caso l’attività rientri in uno dei casi previsti dall’allegato I al DPR n° 151/2011: SCIA di prevenzione incendi (n° 300)
  • Per le attività di vendita, se l’attività ospitante non è già autorizzata, si applicano contestualmente i relativi regimi amministrativi (nn° da 1 a 30)
  • Per l’apposizione di insegne: Posa di insegne e cartelli pubblicitari (n° 312) e Manutenzione straordinaria (n° 352.a)
  • Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento

 

77.b

Altre attività di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compresa la vendita all’ingrosso e al dettaglio

Apertura

Trasferimento

Subingresso

Variazioni sostanziali dell’attività

Notifica per registrazione (Regolamento CE 183/2005, art. 9)

Autocertificazione a 0 giorni

senza asseverazione

  • Autorità sanitaria individuata dalla Regione
  • Azienda Sanitaria Locale
Aggiornato il