Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche

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Descrizione

Regime previsto dalla normativa settoriale

Regime ex L.R. n. 24/2016

Ente

competente

Concentrazione di regimi amministrativi

Note

392

Opere eseguite su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche

R.D. n. 523/1904, artt. 93-97-98

392.a

Esecuzione di opere e lavori nell'alveo di fiumi e torrenti

Autorizzazione (R.D. n. 523/1904, art. 93)

Conferenza di servizi

Sil.assenso in CdS: sì

Sil.assenso art. 20 L.241/90: no

Regione (servizio territoriale opere idrauliche)

  • Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti connessi con l’intervento

 

392.b

Esecuzione di opere idrauliche di seconda categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Autorizzazione (R.D. n. 523/1904, artt. 97-98)

392.c

Esecuzione di opere idrauliche di terza e quarta categoria fra quelle individuate dagli artt. 97-98 del R.D. n. 523/1904 (vedi elenco al punto precedente)

Provincia/Città Metropolitana

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