Tirocini formativi e di orientamento

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tirocini

Il tirocinio formativo non costituisce un rapporto di lavoro, ma è una misura di politica attiva per creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante per favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze d quest’ultimo, facendogli acquisire competenze professionali e favorendone l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Può essere svolti da persone di età non inferiore ai sedici anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione sulla base di un progetto formativo individuale concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Il piano definisce gli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di attuazione. Il tirocinante non deve svolgere attività in autonomia, né di responsabilità, né tali che possano arrecare danno a sé o ad altri. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.

I tirocini formativi possono essere realizzati presso datori di lavoro pubblici o privati con sede operativa o legale nel territorio regionale. Si distinguono in cinque tipologie:

  1. tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
  2. tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati. Tale tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
  3. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
  4. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'art. 1 co. 1 della Legge n. 68/1999;
  5. tirocini estivi di orientamento

I tirocini formativi e di orientamento sono rivolti a:

  1. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  2. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  3. lavoratori a rischio di disoccupazione;
  4. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  5. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone vantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991: richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime  di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, non può essere superiore a dodici mesi tranne che per i soggetti disabili, per i quali la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

 Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Per poter attivare un tirocinio è necessaria la collaborazione di tre soggetti: Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante.

Sono soggetti promotori:

    1. l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
    2. gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
    3. le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
    4. le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;
    5. le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;
    6. i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
    7. i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012;
    8. l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato con cui viene attivato il tirocinio e presso il quale il tirocinante svolge il suo percorso. I soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso unità operative fuori dal territorio regionale, purché previsti nel progetto formativo. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe e rinnovi nel rispetto della durata massima prevista, inoltre non può realizzare tirocini in favore di lavoratori che abbiano già prestato attività lavorativa con un contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa a qualunque titolo, anche all’interno dello stesso gruppo aziendale nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Un soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo può attivare tirocini. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il progetto di tirocinio contiene tutti gli elementi necessari per il suo svolgimento e disciplina i rapporti tra soggetto ospitante, tirocinante e soggetto promotore. Nel progetto sono indicate le generalità del Tirocinante e del Soggetto Ospitante, che devono dichiarare, in forma di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata per l’attivazione dei tirocini.

Il tirocinio non può iniziare prima della comunicazione di approvazione del progetto formativo, nella quale viene indicata la data di inizio e termine del tirocinio, da parte del Soggetto Promotore.

Una volta avviato, al progetto di tirocinio possono essere apportate solo le modifiche consentite dalla procedura informatizzata del portale www.sardegnalavoro.it, seguendo le modalità previste dai manuali operativi. Le eventuali modifiche devono essere predisposte in accordo tra Soggetto Ospitante, Soggetto Promotore e Tirocinante e, la loro operatività ha valore secondo la tipologia di modifica.

Per l’attivazione dei tirocini è utilizzata esclusivamente la procedura on line sul portale www.sardegnalavoro.it.

La presentazione di un progetto di tirocinio deve essere preceduta da:

▪ registrazione del Soggetto Ospitante sul portale www.sardegnalavoro.it;

▪ accreditamento del Soggetto Ospitante per le comunicazioni obbligatorie, presso il Centro per l’Impiego di competenza;

▪ registrazione del Tirocinante sul portale www.sardegnalavoro.it;

▪ rilascio da parte del Tirocinante della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);

▪ sottoscrizione da parte del Tirocinante del Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Nel caso di soggetti già occupati che siano alla ricerca di altra occupazione, non è previsto il rilascio della DID e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.

Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.

Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

La Regione Sardegna promuove un monitoraggio per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

Argomenti
Formazione e risorse umane
31/10/2019