Temperature oltre i 35 gradi: scatta la cassa integrazione

Stesura manto stradale

Le imprese possono chiedere la cassa integrazione per i dipendenti quando la temperatura esterna supera i 35 gradi. Lo precisano Inps e Inail con una comunicazione congiunta, nella quale specificano: “la causale eventi meteo è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata dalle temperature elevate”. E che per sono da considerate elevate le temperature superiori ai 35° centigradi. Anche temperature inferiori, però, possono essere ritenute idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale. La valutazione sull’integrabilità della causale eventi meteo, infatti, deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteorologici ma anche a quelle percepite, che sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione. È il caso, per esempio, dei lavori di stesura del manto stradale e di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, delle attività all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche, più in generale, di tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

L’Inps spiega inoltre che l’azienda, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica allegata, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle medesime giornate, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né, tantomeno, deve produrre i bollettini meteo. Nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, che vieta alle amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organismi pubblici, l’Inps provvederà infatti ad acquisire autonomamente i bollettini meteo e a valutarne le risultanze, anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto. Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la Cigo in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi in cui lo stop sia dovuto a temperature eccessive. L’Inail ha anche pubblicato un vademecum con cui fornisce una serie di raccomandazioni per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro.