Studi di settore 2016, per chi è il regime premiale

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L’Agenzia delle entrate individua gli studi di settore ammessi al regime premiale per il 2016, confermando i criteri adottati negli anni precedenti e l’esclusione degli studi professionali a eccezione dei dentisti e degli amministratori di condominio. In base a questo regime, i contribuenti che anche per effetto dell’adeguamento dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore, e che risultano pertanto congrui e coerenti, godono di alcuni benefici e semplificazioni dei controlli da parte del Fisco.

In particolare, sono loro preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento, mentre la determinazione sintetica del redditometro è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Per accedere al beneficio il contribuente deve dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli degli studi di settore, deve assolvere gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e deve risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

La coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile. Nel caso in cui il contribuente consegua sia redditi d’impresa che di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali, mentre nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi. Inoltre, entrambi gli studi devono risultare interessati dall’applicazione del regime premiale in argomento.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi il documento allegato