Sicurezza dei lavoratori e salubrità degli ambienti di lavoro, regole e vantaggi introdotti dal "Cura Italia"

Browse
una mascherina chirurgica

La sicurezza sul lavoro, specie per gli operatori della filiera della salute e di tutti quei settori che nell’emergenza sanitaria prodotta dal diffondersi del contagio da Coronavirus combattono in prima linea o devono comunque restare operativi per garantire a tutti la produzione e la distribuzione dei cosiddetti beni di prima necessità, è contemplata in due differenti passaggi del D.L. 18 del 17 marzo 2020, più comunemente noto come “Cura Italia”. Il decreto licenziato dal governo per contenere a livello nazionale gli effetti economici, occupazioni e sociali della pandemia prevede all’articolo 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività e all’articolo 64 il “Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

L’articolo 16 recita testualmente che «per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio». Il secondo comma dello stesso articolo specifica che «fino al termine dello stato di emergenza gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio».

Quanto alla sanificazione degli ambienti di lavoro, il primo comma dell’articolo 64 spiega che «allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50milioni di euro per l’anno 2020». È affidato a un decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “Cura Italia” e di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, il compito di stabilire «i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa» stabilito al primo comma.

Argomenti
Ambiente e salute
26/03/2020