Ristori quater, guida al rinvio dei pagamenti

Misure economiche

Il decreto “Ristori Quater” ha sancito una serie di sospensioni e rinvii dei pagamenti delle tasse in scadenza a dicembre 2020 a vantaggio delle imprese e professionisti danneggiati dalle varie misure restrittive adottate dal Governo per contenere la diffusione del covid 19. 

I rinvii di dicembre riguardano in particolare:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef in scadenza il 16 dicembre 2020;
  •  i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi Inail) in scadenza il 16 dicembre 2020;
  • i versamenti periodici dell’Iva riferita al mese di novembre 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020;
  • l’acconto Iva in scadenza il 28 dicembre 2020.

Tutti i pagamenti sospesi dal “Ristori Quater” potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, o in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, o con rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021).

I rinvii nei pagamenti sono concessi agli esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • ovunque localizzati e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3 novembre 2020;
  • che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone arancioni” o “zone rosse”, di cui agli artt. 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del ministro della Salute;
  • che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al DL 149/2020 (come integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020, “Ristori-ter”), ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”, di cui all’art. 3 del Dpcm 3 novembre 2020, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del ministro della Salute.

 

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