Ricerca e sviluppo, prorogato il credito d'imposta

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Il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative sarà prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2022. Lo stabilisce il Disegno di legge di bilancio 2021 approvato dal Governo, che amplia così nel tempo la misura introdotta dalla legge 160/2019.

Si tratta di una proroga decisa nell’ambito del nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 predisposto dal ministero dello Sviluppo economico, che oltre a ridefinire l’arco temporale dell’intervento, ridetermina anche le aliquote del credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione previste dal comma 203 dell’art. 1 della L. 160/2019.

In particolare le nuove disposizioni prevedono:

– l’incremento dal 12% al 20% del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;

– l’aumento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento da 1,5 a 2 milioni di euro del tetto massimo del beneficio spettante;

– l’incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento da 1,5 a 2 milioni di euro del massimo credito d’imposta spettante.

Prevista anche la proroga fino al 2022 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, sempre in base a quando disposto dall’art. 244 del DL 34/2020. La misura investe in particolare le imprese che operano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In questi casi il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di covid-19, sarà così calcolato:

– 25% per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);

– 35% per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);

– 45% per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).

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Ricerca e innovazione
27/11/2020