Pre-screening ambientale

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Dal prossimo 26 aprile, con l’entrata in vigore del D.M 30 marzo 2015, dovranno considerarsi decadute le disposizioni transitorie relative alla procedura di pre-screening introdotta con la D.G.R. n° 9/34 del 10/03/2015 ed oggetto della Circolare Regionale 6041 del 26/03/2015.

Il citato decreto ministeriale ha infatti ripristinato, con opportune integrazioni, la disciplina delle soglie di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006, riferimento per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, interrompendo una fase transitoria apertasi con l’emanazione del D.L. n° 91/2014.

Conseguentemente, viene meno l’aspetto discrezionale che attribuiva agli uffici comunali il compito di valutare la necessità o meno di attivare la procedura di verifica di l’assoggettabilità a Via dei progetti ricadenti nell’elenco di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e all’allegato B1 della Deliberazione G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012.

Le soglie dei parametri progettuali tornano ad essere il riferimento per i progettisti, ma occorre tener presente che il D.M 30 marzo 2015 prevede il dimezzamento delle soglie in caso di cumulo di progetti negli ambiti territoriali di riferimento, di rischio di incidenti rilevanti e di intervento in aree caratterizzate da particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, demografiche, storiche, culturali e archeologiche.

Nei procedimenti SUAP attraverso la versione aggiornata del modello F37, pubblicato dal 26 aprile 2015nella sezione modulistica SUAP, i tecnici potranno presentare la necessaria autovalutazione del rispetto delle soglie progettuali.

Il modello contiene le soglie di riferimento di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/2006 ed all’allegato B1 della Deliberazione G.R. n. 34/33 del 7 agosto 2012 integrate con le novità del  D.M 30 marzo 2015.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di  assoggettabilità, la procedura autorizzativa o la procedura di pre-screening è in corso  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto. Pertanto in tutti i casi di procedimenti in corso si dovranno applicare i criteri di cui al D.M. 30 marzo 2015 e  tutti gli interventi autorizzati  successivamente all’entrata in vigore del D.L. n° 91/2014, in assenza di pre-screenig o di verifica di assoggettabilità, dovranno essere conformi ai criteri di cui al D.M. 30 marzo 2015.