Partite IVA e lavoro autonomo: nuove regole dell’Inps per la ricongiunzione dei contributi

Inps

L’Inps ha introdotto nuove regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria, rendendo più lineari e trasparenti le pratiche per le Partite IVA e i lavoratori autonomi che hanno versato contributi in casse diverse.

Con la circolare n.15 l’Inps introduce novità importanti, sia per chi vuole portare i contributi nella Gestione Separata, sia per chi vuole trasferirli dalla Gestione Separata verso una cassa professionale.

Viene confermata la possibilità di unificare i contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati disciplinati dal d.lgs. 509/1994 e dal d.lgs.103/1996.

Il punto di riferimento resta la legge 45/1990, ma le modalità applicative tengono conto del fatto che la Gestione Separata è interamente contributiva.

Questo incide:

  • su come vengono valutati i periodi trasferiti;

  • sul calcolo del costo.

La circolare esclude chi:

  • ha già usato quei periodi per ottenere una pensione;

  • ha contributi (anche parziali) versati prima del 1° aprile 1996 presso una cassa privata.

La domanda di ricongiunzione verso la Gestione Separata deve essere totale: si devono ricongiungere tutti i periodi ancora disponibili.

Per determinare il costo:

  • si applica l’aliquota IVS della Gestione Separata (33% per il 2025) alla retribuzione degli ultimi 12 mesi utili;

  • quel valore viene rapportato ai periodi da trasferire;

  • da questo importo si sottraggono i contributi già versati alla gestione di provenienza.

Il risultato è ciò che il professionista deve effettivamente pagare.

Nel calcolo pesano anche minimale e massimale contributivo, che possono far salire o scendere l’onere a seconda del reddito.

Quando i contributi si spostano dalla Gestione Separata verso una cassa, che diventa la gestione accentrante, valgono tre regole chiare:

  • i contributi sono valutati solo con il sistema contributivo;

  • non si può derogare alle regole della Gestione Separata;

  • tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa.

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