
L’Inps ha introdotto nuove regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria, rendendo più lineari e trasparenti le pratiche per le Partite IVA e i lavoratori autonomi che hanno versato contributi in casse diverse.
Con la circolare n.15 l’Inps introduce novità importanti, sia per chi vuole portare i contributi nella Gestione Separata, sia per chi vuole trasferirli dalla Gestione Separata verso una cassa professionale.
Viene confermata la possibilità di unificare i contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati disciplinati dal d.lgs. 509/1994 e dal d.lgs.103/1996.
Il punto di riferimento resta la legge 45/1990, ma le modalità applicative tengono conto del fatto che la Gestione Separata è interamente contributiva.
Questo incide:
- su come vengono valutati i periodi trasferiti;
- sul calcolo del costo.
La circolare esclude chi:
- ha già usato quei periodi per ottenere una pensione;
- ha contributi (anche parziali) versati prima del 1° aprile 1996 presso una cassa privata.
La domanda di ricongiunzione verso la Gestione Separata deve essere totale: si devono ricongiungere tutti i periodi ancora disponibili.
Per determinare il costo:
- si applica l’aliquota IVS della Gestione Separata (33% per il 2025) alla retribuzione degli ultimi 12 mesi utili;
- quel valore viene rapportato ai periodi da trasferire;
- da questo importo si sottraggono i contributi già versati alla gestione di provenienza.
Il risultato è ciò che il professionista deve effettivamente pagare.
Nel calcolo pesano anche minimale e massimale contributivo, che possono far salire o scendere l’onere a seconda del reddito.
Quando i contributi si spostano dalla Gestione Separata verso una cassa, che diventa la gestione accentrante, valgono tre regole chiare:
- i contributi sono valutati solo con il sistema contributivo;
- non si può derogare alle regole della Gestione Separata;
- tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa.