Pace fiscale, ecco la definizione agevolata delle liti pendenti

Browse
Definizione liti pendenti

Accanto alla rottamazione delle cartelle, la pace fiscale prevede la possibilità di chiudere le liti pendenti, la cui controparte è l’Agenzia delle entrate, in cui il ricorso di primo grado è stato notificato entro il 30 settembre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di pace fiscale, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

Il contribuente può accedere alla pace fiscale e quindi chiudere la controversia, con il pagamento di un importo ridotto e pari al 50% del suo valore in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nella pronuncia di primo grado, e del 20% del suo valore in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate nella pronuncia di secondo grado.

Per le controversie che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo e interessi di mora si dovrà pagare il 15% del valore della controversia nel caso in cui nell’ultima o unica pronuncia delle commissioni a soccombere sia l’Agenzia delle Entrate. Negli altri casi, l’importo dovuto sarà invece pari al 40%.

Il pagamento di tali importi può avvenire in due modi o versando in un’unica soluzione, o in un massimo di 5 rati trimestrali il cui importo minimo non può essere inferiore ai 2mila euro.

25/10/2018