Normativa: le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso (vedi la Guida), in merito alla misura delle sanzioni e al limite temporale entro il quale è possibile effettuare la regolarizzazione degli errori e omissioni relativamente al versamento delle imposte.

Nella tabella seguente si riportano le nuove previsioni temporali che sono state aggiunte per l’effettuazione del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni, insieme a quelle già vigenti in base all’art. 13, comma 1, del D.Lgs.  n. 471/1997:


Riduzione della sanzione minima

Fattispecie

Riferimenti art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997

1/10

mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (c.d “ravvedimento breve”)

lettera a)

1/9

Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore

lettera a-bis)

1/8

se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (c.d. “ravvedimento lungo”)

lettera b)

1/7

se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore

lettera b-bis)

1/6

se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore

lettera b-ter)

1/5

se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24, legge n. 4/1929) salvo che la violazione non riguardi le violazioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 e cioè quelle relative alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale

lettera b-quater)

Fonte tabella:

www.ipsoa.it/documents/fisco/sanzioni/quotidiano/2015/06/10/ravvedimento-omessi-versamenti-riduzione-a-1-9-sganciata-dalla-dichiarazione

Per approfondire le novità sull’istituto del ravvedimento operoso puoi consultare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015 n. 23/E

Oppure  puoi visionare la seguente documentazione al link: www.diritto.it/docs/36832-il-ravvedimento-operoso-a-seguito-delle-modifiche-introdotte-dalla-legge-di-stabilit-2015