Normativa: Dal 1° luglio novità sui servizi sostitutivi di mensa per i lavoratori dipendenti.

I buoni pasto, detti anche ticket restaurant, rappresentano il servizio sostitutivo di mensa che i datori di lavoro pubblici o privati concedono ai dipendenti in alternativa al servizio in house.

Sino al 30 giugno 2015 il ticket non generava imponibile fiscale e di conseguenza previdenziale, nel limite massimo di 5.29 euro e questo limite era valido sia per i buoni cartacei che per il formato elettronico.

La legge 190/2014, meglio nota come legge di stabilità 2015, ai commi 16 e 17 modificano il Tiur e  elevano la quota sottoposta a tassazione appunto di buoni pasto, ma nel solo caso in cui siano in formato elettronico, all'importo di 7 euro contro i 5,29 euro nel caso in cui siano in forma cartacea (quindi non elettronica).

Il citato comma 17 dispone che la norma entra in vigore a far data dal 1° luglio 2015. Per il datore di lavoro tali spese, in analogia con quelle inerenti una convenzione con un esercizio pubblico o con un'altra mensa aziendale o anche diversa Amministrazione Pubblica, rappresentano il costo per l'acquisizione di un "servizio articolato" non riconducibile alla sola somministrazione di alimenti e bevande.

Per tale ragione il suddetto costo risulta interamente deducibile, fiscalmente, per i datori di lavoro siano essi pubblici che privati.

Riepilogando, i buoni pasto possono essere di due tipologie (cartaceo ed elettronico) e per ambedue l'importo cosiddetto "facciale" è di 7 euro, importo questo che da diritto ai possessori di ottenere, dagli "esercizi convenzionati" con la società di emissione dei buoni, la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione di prodotti di gastronomia pronti al consumo.

L'art. 5 del dpcm 18/11/2005 stabilisce che i buoni pasto:

- consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio di mensa di importo pari al valore facciale;

- costituiscono il documento che prova l'avvenuta prestazione;

- sono utilizzati nella giornata lavorativa, anche se ricadente in quelle festive e domenicali,  "esclusivamente" dai "prestatori di lavoro" appartenenti a qualsiasi fattispecie giuridica: subordinati e non subordinati, (es. collaborazioni, partite iva, ecc.) a tempo pieno o anche parziale, ecc.;

- i buoni non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili, o convertibili in denaro, sono utilizzabili per l'intero importo nominale".

E ancora, i ticket restaurant devono riportare:

1. il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro;

2. codice fiscale e ragione sociale della società di emissione;

3. il valore nominale/facciale;

4. il termine ultimo di utilizzo;

5. lo spazio per datare e firmare il buono da parte dell'utilizzatore e timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale viene usato il medesimo ticket.

Se il buono è "caricato elettronicamente" su supporto card o badge, tale carta elettronica deve contenere sia le specifiche codifiche inerenti i dati anagrafici dei dipendenti intestatari nonchè le informazioni registrate sul badge consentono di fruire di "una sola prestazione giornaliera" secondo le modalità previste dalla legge e dal contratto di lavoro. In tal caso il badge impedisce, quindi, "utilizzi impropri" e non è permesso posticipare la fruizione delle prestazioni in caso di mancato utilizzo nei giorni di lavoro pertinenti.


Fonte: Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione