Licenziamenti illegittimi, il decreto dignità innalza le tutele

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Decreto legge

Con l’approvazione del decreto legge 87 del 2018, il cosiddetto Decreto dignità, dal 14 luglio è stata innalzata la misura dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 e rientranti nell’ambito di applicazione dei nuovi contratti a tutele crescenti. Si tratta dei lavoratori del settore privato, esclusi dunque quelli della pubblica amministrazione, con qualifica di operai, impiegati o quadri, esclusi pertanto i dirigenti, assunti a tempo indeterminato dopo il 6 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act, ossia il D.lgs. 23/2015.

Dal 14 luglio 2018 il giudice – se in caso di licenziamento di questi lavoratori accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa – dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria, non assoggettata a contributi. Tale indennità può prevedere:

-       per le aziende con più di 15 dipendenti: 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità;

-       per le aziende fino a 15 dipendenti: 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità.

Argomenti
Formazione e risorse umane
28/09/2018