Libero scambio tra Unione europea e Corea: ecco gli elementi chiave dell’accordo

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Libero scambio tra Unione europea e Corea: ecco gli elementi chiave dell’accordo

L’accordo di libero scambio UE-Corea, applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011 e ufficialmente entrato in vigore dal 13 dicembre 2015, è il primo accordo negoziato e concluso dall’Unione europea con un Paese asiatico. È il primo accordo di “seconda generazione”, ovvero il primo ad affrontare temi non tradizionalmente commerciali quali i servizi, gli appalti pubblici, la tutela della proprietà intellettuale o lo sviluppo sostenibile.

Quindicesima economia mondiale e quarta economia in Asia (dopo Giappone, Cina e India), la Corea del Sud è un Paese in costante espansione che nell’ultimo quinquennio ha fatto registrare un tasso di crescita intorno al 3% annuo. Essendo un Paese privo di risorse minerarie ed energetiche, la Corea del Sud ha investito in ricerca e sviluppo una quota consistente del proprio PIL (una media superiore al 4%, dato più alto tra i Paesi OCSE).

Come dimostrano i dati forniti dalla Commissione Europea, le imprese europee esportano ogni anno in media merci per un valore di circa 50 miliardi di euro. L’Italia ha una bilancia commerciale con saldo positivo: nel 2017, l’Italia ha esportato prodotti per 4,3 miliardi di euro a fronte di 3,4 miliardi di importazioni dalla Corea.

Costituito da 15 capitoli (più i relativi allegati), l’accordo con tra l’Unione Europea e la Corea del Sud si pone ambiziosi obiettivi quali la liberalizzazione dell’interscambio di merci e servizi e del mercato degli appalti pubblici. Qui di seguito, gli elementi principali dell’accordo:

Accesso al mercato: il 70% dei dazi è stato eliminato con l’entrata in vigore provvisoria nel 2011. Ad oggi, sono stati aboliti il 99% dei dazi con una liberalizzazione quasi totale in tutti i settori economici. Nel settore agricolo, sono stati esclusi solo alcuni prodotti quali, ad esempio, il riso. In generale, prima dell’accordo, i dazi coreani erano tre volte maggiori dei corrispettivi dazi europei.

Procedure doganali: l’accordo di libero scambio UE-Corea è stato il primo a introdurre lo status di “esportatore approvato” che può essere richiesto dall’esportatore comunitario a livello nazionale e che permette di beneficiare delle esenzioni doganali attraverso una semplice autocertificazione della provenienza del bene.

Protezione delle indicazioni geografiche (IG): in base alle norme previste nell’accordo, UE e Corea garantiscono tutela e protezione alle rispettive indicazioni geografiche elencate negli allegati. Sono quindi tutelate 165 indicazioni geografiche europee e 63 sudcoreane. Tra i prodotti italiani – 16 agroalimentari e 22 bevande – figurano l’Aceto balsamico di Modena, il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano, il Pecorino Romano, il Chianti, il Barolo e la Grappa.

Appalti pubblici: l’accordo di libero scambio impegna Unione Europea e Corea ad applicare regole e norme trasparenti e non discriminatorie per l’aggiudicazione dei bandi di gara. Sono liberalizzate le concessioni per i lavori pubblici e i contratti di costruzione, gestione e cessione (es. la costruzione di autostrade). Il mercato coreano degli appalti pubblici ha un valore di circa 400 milioni di euro.

Argomenti
Internazionalizzazione ed export
31/08/2018