Lavoro e Sicurezza: prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro anche con figure esterne

L'interpretazione del Ministero del Lavoro dell'art.31 del T.U. sulla sicurezza

il Ministero del Lavoro rispondendo all'Interpello n. 24/2014 avanzato sottoforma di quesito dalla Confcommercio, ha inteso dare la corretta interpretazione dell'art. 31 comma 6 del d.lgs 81/2008 (T.U. Sulla sicurezza).

Precisamente e' stato chiarito dal Dicastero che la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei luoghi di lavoro (RSPP che deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive) figura fondamentale, quindi, per la sicurezza dei luoghi di lavoro sia pubblici che privati, non deve essere necessariamente un dipendente dell'impresa/amministrazione purché sia una figura incardinata organicamente nella struttura organizzativa aziendale.

 Confcommercio, in particolare, intende conoscere se il servizio di prevenzione e protezione debba essere necessariamente rivestito da risorse umane interne all'azienda (anche per le imprese industriali ad alto rischio di incidenti) ovvero tale servizio possa essere affidato ad un professionista esterno in possesso dei requisiti professionali e di legge.

 La risposta del Ministero tende a chiarire che l'aspetto rilevante e' il possesso dei requisiti professionali e non la dipendenza o meno dalla azienda, prescindendo quindi dalla tipologia contrattuale che lega il soggetto RSPP al datore di lavoro.

 In buona sostanza l'interpretazione autentica data dal Ministero e precisamente dalla "commissione interpelli" incardinata nella Direzione Generale dell'Attivita' Ispettiva chiarisce che il termine "interno" non va inteso equivalentemente a "dipendente", ma ricondotto ad una figura professionale che garantisce il rispetto delle prescrizioni dettate dall'81/2008 e una adeguata presenza per lo svolgimento di tale ruolo di garanzia voluto inequivocabilmente dal Legislatore.

Corollario di tali premesse è la possibilità per il datore di lavoro di affidare tale incarico anche a figure professionali afferenti alle diverse tipologie contrattuali esistenti oltre il lavoro dipendente, ovvero, cococo, lavoro a progetto, consulenza professionale, somministrazione, ecc.

Fonte:www.ilquotidianodellapa.it