INPS, nuovo servizio di consultazione: informazioni previdenziali per i dipendenti

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Inps nuovo servizio di consultazione: informazioni previdenziali per i dipendenti

Con messaggio n° 2970 del 1° agosto 2019, L’INPS comunica di aver messo a disposizione dei lavoratori il nuovo servizio “CIP” (Consultazione Info Previdenziali), disponibile sul sito web istituzionale e sull’APP “INPS mobile”.

Tramite il servizio “CIP” i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo potranno accedere ad una serie di informazioni relative al proprio rapporto di lavoro. Tra queste, la retribuzione imponibile dal punto di vista contributivo nonché i conguagli operati dal datore di lavoro in occasione delle denunce UniEmens.

Il rilascio del servizio “CIP” si colloca nel quadro delle iniziative dell’Istituto volte a dare attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza, quest’ultima intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il servizio “CIP” assume, infatti, una duplice veste: da un lato, di tutela dei diritti sociali dei lavoratori, dall’altro, di promozione della partecipazione di questi ultimi al processo di controllo sul comportamento delle imprese.

Tramite l’accesso semplice e immediato ai dati che li riguardano, i lavoratori si vedranno garantita una più efficace tutela sociale, poiché la tempestività dell’informazione consentirà loro di poter eventualmente rilevare difformità tra il rapporto instaurato con il datore di lavoro e la situazione che quest’ultimo denuncia all’INPS; i lavoratori potranno, così, agire prontamente per fare, se del caso, ripristinare la correttezza delle informazioni in possesso dell’Istituto.

Accedendo con il proprio PIN sull’apposita sezione del sito web o dell’APP “INPS mobile”, ciascun lavoratore potrà verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro, i seguenti dati:

1) la denominazione del datore di lavoro;

2) la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, etc.) e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo pieno, tempo parziale, etc.);

3) la retribuzione imponibile a fini previdenziali, con evidenza dell’eventuale imponibile eccedente il massimale;

4) la presenza e l’ammontare di conguagli effettuati per assegni al nucleo familiare, distinti in arretrati e correnti;

5) la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo;

6) la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo.

La ricerca può essere effettuata per un periodo massimo di diciotto mesi, ricompreso fra il periodo di paga gennaio 2010 e il secondo mese antecedente alla data della ricerca medesima.

Argomenti
Formazione e risorse umane
01/09/2019