Imposta di bollo sulla fattura elettronica: nuove disposizioni

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La fattura elettronica, per restare tale, non deve essere stampata ma seguire regole di conservazione digitale. Nel caso, ad esempio, di contribuenti minimi che devono emettere fattura elettronica ad enti pubblici, sorge il dubbio per l'affissione del contrassegno telematico in sostituzione della marca da bollo sulla fattura.

Con le nuove disposizioni contenute nel decreto del MEF datato 17 giugno 2014 e riportato in allegato al presente post, si detta la nuova disciplina per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica:

  1. l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica deve avvenire esclusivamente per via telematica;
  2. il pagamento dell'imposta di bollo deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
  3. la fattura deve indicare tra le note l'indicazione imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 17 giugno 2014. Tale annotazione va indicata anche nel tracciato per la fattura elettronica alla PA;
  4. il pagamento deve avvenire per via telematica mediante modello f24 ma al momento non è presente alcun codice tributo specifico. La vecchia procedura prevede il pagamento con modello f23 utilizzando il codice 458T.

La nuova procedura è stata notevolmente semplificata ed agevola il compito dei soggetti che si avvalgono della conservazione sostitutiva dei documenti tributari. Tali disposizioni, come meglio evidenziato nel decreto riguardano anche i libri contabili.

Il testo del decreto

 

Fonte: http://www.codiceazienda.it

09/09/2014