Generazione distribuita di energia elettrica, quali vantaggi?

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Energia rinnovabile

Novità interessanti per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’ambito delle “comunità energetiche” previste dalla Direttiva Ue dell’11 dicembre 2018, che promuove l’uso dell’energia rinnovabile. L’autoconsumo diretto di energia elettrica è da sempre al centro degli scenari di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili: la produzione e la distribuzione localizzata di energia al di fuori dei più complessi meccanismi di mercato e di dispacciamento di rete potrebbe contribuire in maniera sensibile a incentivare ulteriori investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili da parte di piccoli gruppi o entità di consumatori omogenei.

Per l’utenza elettrica residenziale, la normativa italiana prevede solo l’autoconsumo di energia in rapporto “one to one” fra impianto di produzione e consumatore, ossia una sola utenza legata a un impianto di generazione elettrica. La Direttiva vuole incentivare il modello “one to many”, un impianto di generazione elettrica per più utenze connesse, con nuovi scenari per i condomìni, che potranno realizzare impianti di produzione elettrica negli spazi comuni e fornire l’energia generata a propri residenti.

Secondo l’articolo 21della Direttiva:

  • è autoconsumatore di energia rinnovabile chi produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché tale attività non costituisca l’attività commerciale o professionale principale;
  • gli autoconsumatori collettivi di energia rinnovabile sono un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;
  • Gli Stati membri devono autorizzare gli autoconsumatori a esercitare collettivamente le attività e organizzare lo scambio di energia rinnovabile prodotta nel loro sito. Ogni Stato può distinguere tra autoconsumatori individuali e autoconsumatori collettivi. I trattamenti diversi vanno proporzionati e giustificati.

La Direttiva stabilisce:

  • la quota complessiva di energia rinnovabile sul consumo finale lordo di energia in Europa nel 2030;
  • i meccanismi di sostegno finanziario per l’energia rinnovabile;
  • l’uso di energia rinnovabile per riscaldamento e raffrescamento e per i trasporti;
  • la cooperazione regionale tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi;
  • i criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.
Argomenti
Energia
20/05/2019