Fotovoltaico, i chiarimenti del GSE sulla possibilità di cumulo degli incentivi in Conto Energia

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Fotovoltaico, i chiarimenti del GES sulla possibilità di cumulo degli incentivi in Conto Energia

Entro il 22 Novembre 2018 le imprese titolari di impianti fotovoltaici che godono delle tariffe incentivanti di cui al Terzo, Quarto e Quinto Conto energia, e che contestualmente hanno goduto delle agevolazioni fiscali previste dalla cosiddetta “Tremonti ambientale”, dovranno decidere se rinunciare all’una o all’altra forma di incentivazione.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha infatti chiarito che la detassazione prevista dalla Legge n. 388/2000, la cosiddetta "Tremonti ambiente", è cumulabile esclusivamente con le tariffe del Primo e del Secondo Conto energia, e non con quelle riconosciute con il Terzo, il Quarto e il Quinto Conto energia.

Le conclusioni del GSE derivano dall’interpretazione combinata di più atti normativi, partendo dal Decreto legge 82/2012 che abrogava la possibilità di dedurre fiscalmente gli investimenti di natura ambientale a partire dal 26 Giugno 2012. In particolare il GSE chiarisce la posizione fiscale degli impianti incentivati entrati in esercizio prima di tale data: rifacendosi alla Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n.58/E del 20 Luglio 2016, con la quale l’Agenzia ha stabilito che “la Tremonti ambiente deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”, il GSE ha chiarito che solo i Decreti che disciplinato il Terzo, il Quarto e il Quinto Conto energia non includono la detassazione per investimenti ambientali tra le misure cumulabili con le tariffe incentivanti, e di conseguenza ha ritenuto compatibili le tariffe incentivanti erogate esclusivamente ai sensi del primo e del Secondo Conto energia.

Pertanto entro il 22 Novembre 2018 le imprese titolari di impianti fotovoltaici che nell’incertezza normativa hanno optato per la cumulabilità delle due forme di incentivazione nei casi ora dichiaratamente incompatibili, se vorranno continuare a godere delle tariffe incentivanti di cui Terzo, il Quarto e il Quinto Conto energia dovranno comunicare all’ Agenzia delle Entrate la rinuncia ai benefici fiscali goduti ai sensi del Decreto legge 388/2000, informandone contestualmente il GSE.

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Energia
09/04/2018