Diritti camerali annuali, c’è la maggiorazione

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La misura del diritto annuale per le realtà iscritte o annotate nel Registro delle imprese e i soggetti iscritti al Repertorio economico amministrativo, compresi gli importi minimi e massimi e gli importi dovuti in misura fissa, è determinata da Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’Economia, Unioncamere e Organizzazioni di categoria. Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di differire di trenta giorni il pagamento con una maggiorazione dello 0,40%. Imprese individuali, società di persone e soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, lo devono versare entro il prossimo 30 giugno. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, devono effettuare il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti, invece, che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Il Decreto del 22 maggio scorso ha autorizzato l’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019. La maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio con le Regioni per la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. Sono 79 le Camere di Commercio che hanno chiesto e ottenuto la maggiorazione.

Gli importi del diritto annuale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21/04/2011 ridotte del 50%; pertanto, l'importo da versare per l'anno 2017, ottenuto dopo aver effettuato il calcolo seguendo le stesse modalità previste per l'anno 2016, deve essere ridotto del 50% e, successivamente, maggiorato del 20%.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, vedi il documento allegato.

19/06/2017