Il Decreto Legge 124 del 26 ottobre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno dopo, introduce modifiche relative alla possibilità di utilizzare i servizi di home banking, remote banking e altri che banche e Poste mettono a disposizione per la trasmissione dei modelli F24 per compensazioni di debiti e crediti, compresi quelli maturati come sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, come per esempio i rimborsi da modello 730 e il cosiddetto “bonus Renzi”. Il Dl prevede che le nuove disposizioni si applichino per i crediti relativi al periodo d’imposta in corso e sino al 31 dicembre prossimo.
La novità impone l’obbligo di pagare tramite fisco online/entrate in presenza di codici a credito anche se il saldo del modello F24 non risulta a zero. Non solo. Si amplia anche la platea di chi è soggetto alle prescrizioni: anche i non titolari di partita Iva e i sostituti d’imposta dovranno utilizzare solo i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per le compensazioni di ogni tipo di credito.
Poiché l’articolo 3 del comma 2 dello Statuto del contribuente stabilisce che «in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti», i nuovi obblighi saranno effettivamente operativi dal 29 dicembre, dopo sessanta giorni dall’entrata in vigore del Dl.