Cedolare secca per i contratti di locazione di immobili commerciali categoria C/1

Cedolare secca immobili commerciali

Dallo scorso 1° gennaio anche le locazioni di negozi catastalmente classificati in categoria C/1, possono beneficiare della tassazione cedolare, pertanto anche i canoni di locazione percepiti in relazione a tali fabbricati commerciali, posseduti da persone fisiche (il conduttore evidentemente può essere anche impresa o società), possono essere tassati con un’aliquota fissa del 21%, anziché partecipare al reddito complessivo del contribuente.

Questo vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%). Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti e, tra le previsioni che regolano la cedolare, vi è sia il divieto per il locatore di praticare aggiornamenti di canone a carico del conduttore pertanto, il canone pattuito inizialmente non può in alcun modo essere adeguato in corso di contratto e qualunque diversa pattuizione risulta illegittima, sia il rispetto di un limite dimensionale, il negozio non deve infatti essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (da verificare al netto delle pertinenze).

L’Agenzia ha inoltre stabilito una previsione antielusiva, qualora infatti il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

Con la risposta a interpello n. 297 del 22 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate precisa che in caso di contratto scaduto e prorogato nel corso del 2019 l’opzione è ammessa.

 

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