Cassa integrazione, il Decreto Liquidità la estende anche a chi è stato assunto tra il 24 febbraio e il 17 marzo

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cassa integrazione anche per i neoassunti

Anche i neo assunti entrati al lavoro dal 24 febbraio al 17 marzo 2020 possono avere accesso alla Cassa integrazione. L’estensione del ricorso agli ammortizzatori sociali anche per chi ha firmato un contratto di lavoro in piena emergenza coronavirus, è contenuta nel cosiddetto Decreto Liquidità (DL 23/2020), come spiegato dall’Inps nel messaggio 1607/2020 pubblicato nei giorni scorsi.

Le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, disciplinate nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Questa precisazione dell’Insp, consente alle aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, di inviare una domanda integrativa. In questa vanno indicati la stessa causale e il medesimo periodo della precedente richiesta, con riferimento ai lavoratori che non rientravano fra i possibili beneficiari della prestazione. Ciò è possibile in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novità introdotta dall’articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della richiesta originaria. I richiedenti devono tenere conto anche di altri tre aspetti: nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante si computa anche il periodo di lavoro presso il precedente datore di lavoro; nelle domande integrative di assegno ordinario nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata; il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

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Agevolazioni imprese
22/04/2020