Avvisi bonari, la sospensione feriale dal 1° agosto.

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Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati, a seguito di controlli formali e per la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Nello stesso periodo sono sospesi anche i termini per la risposta a richieste di informazioni e documenti, questionari, inviti a comparire e simili.

La sospensione non opera per le richieste inoltrate a seguito di attività di ispezione e verifica, nonché di quelle relative alle procedure di rimborso Iva. Gli effetti della sospensione non si verificano per gli avvisi bonari consegnati nella seconda metà di giugno, per i quali il termine di 30 giorni scade in prossimità dell’inizio del periodo di sospensione.

Dal 1° al 31 agosto è operativa anche la sospensione feriale dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie amministrative e le commissioni tributarie. La sospensione vale anche per il conteggio dei giorni per il deposito di atti e documenti.

07/08/2018