Ambiente e risparmio: l'audit energetico

Lo sviluppo dell’area comunitaria è sempre più orientato dagli obiettivi di sostenibilità e di risparmio energetico definiti dalla Direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il Decreto legislativo 102/2014 indica le misure di risparmio ed efficientamento energetico individuate per far fronte agli impegni di risparmio energetico in capo all’Italia, la cui riduzione attesa di consumo di energia primaria nel periodo 2014-2020 ammonta a 20 milioni di Tep (tonnellate equivalenti di petrolio).

Fra le novità introdotte dal decreto ha rilevanza l’obbligo rivolto ad alcune tipologie di impresa di effettuare un audit energetico (o diagnosi energetica) per la classificazione del consumo energetico nei propri siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e l’individuazione degli interventi o aggiornamenti tecnologici in grado di ridurre nel tempo i consumi. Per il decreto, l’Audit energetico è “la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”.

Sono obbligati a eseguirlo le grandi imprese, che occupano almeno 250 addetti o che ne occupano di meno ma hanno un fatturato annuo sopra i 50milioni di euro e un bilancio annuo sopra i 43milioni di euro, o le imprese a forte consumo di energia, che hanno un consumo energetico annuo (elettrico o di altro tipo) non inferiore a 2,4 GWh e un rapporto fra costo dell’energia e volume del fatturato non inferiore al 3%.

A partire dal 19 luglio 2016 l’Audit energetico può essere eseguito solo da soggetti certificati da organismi accreditati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCO – Energy Saving Company) e UNI CEI 11339 (EGE – Esperti in Gestione dell’Energia). La validità della diagnosi è di quattro anni e deve essere eseguita nel rispetto dei parametri previsti dal Decreto 102/14 e dal relativo Documento di chiarimenti del Mise.

I soggetti obbligati che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4mila a 40mila euro. Inoltre la trasmissione di una diagnosi non conforme ai parametri del decreto 102/14 è soggetta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 20mila euro. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere trasmessa all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.

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